June 2008
Sulla domanda della 10° Corte Esecutivo di Istanbul la Corte Costituzionale ha cancellato l’articolo 337/1 della Legge del Processo Esecutivo e Fallimentare che disponeva imprigionamento di dieci giorni per non fare la dicihiarazione dei beni.
Inoltre, la Corte Costituzionale ha indicato che in entrambi articoli 337 e 76 della Legge del Processo Esecutivo e Fallimentare, l’atto che è stato regolato come delitto era non dichiarire i suoi beni e che seconda i principi del diritto penale e la regola dello stato di diritto nessuno doveva essere giudicato due volte per un atto. Per questo motivo, la Corte Costituzionale ha dichiarato che il primo paragrafo dell’articolo 337 era contrario all’articolo 2 della Costituzione che dispone che “La Repubblica di Turchia è uno stato di diritto sociale e secolare che si basa alla pace della società, solidarità nazionale ed lla giustizia, rispettoso ai diritti dell’uomo, legato alnazionalismo di Atatürk e che si basa ai principi indicati nel preambolo.”
La Corte Costituzionale ha anche deciso che la decisione di cancellazione entrerà in vigore dopo un anno dopo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per permettere il legislatore fare un nuovo regolamento allo scopo di evitare gli svantaggi della lacuna giuridica che la cancellazione ha creato.
Dopo della decisione di cancellazione; i casi alle corti di esecuzione sulle denuncie di non dichiarire i beni si concludano o con l’assoluzione o si rinviano a dopo le ferie giudiziali per aspettare una nuova legislazione.
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