May 2008
La Decisione della Corte Costituzionale che cancella il subparagrafo (d) dell’articolo 3 della Legge no. 4875 sugli Investimenti Stranieri Diretti con la sua decisione del 11.02.2008 che avevamo trattato nel nostro newsletter di Aprile è stata pubblicata nella gazzetta ufficiale nel 16.04.2008.
Il subparagrafo (d) dell’articolo 3 della Legge no. 4875 sugli Investimenti Stranieri Diretti intitolato “acquisizione degli immobili” regolava il diritto di acquistare immobili o diritti reali limitati nelle zone aperte all’acquisizione dai cittadini Turchi da parte delle società fondate o partecipate dagli invesritori stranieri in Turchia.
Nell’istanza di domanda di cancellazione del subparagrafo (d) dell’articolo 3 della Legge no. 4875 sugli Investimenti Stranieri Diretti era sostenuto che si conosceva con questo articolo il diritto di acquistare immobili o diritti reali limitati nelle zone aperte all’acquisizione dai cittadini Turchi da parte delle società fondate o partecipate dagli invesritori stranieri in Turchia era conosciuto senza cercare la condizione di reciprocità, senza escludere le zone strategiche per securità e interesse pubblico e senza nessuna limitazione quantitativa; e che questo fatto era contrario al preambolo ed agli articoli 2, 3 e 11 della Costituzione.
Nel suo motivo di decisione, la Corte Costituzionale ha indicato che nell’articolo cancellato gli inverstitori stranieri e gli investitori locali erano considerati nello stesso statuto e nessuna distinzione era stata fatta fra di essi e che il diritto di acquistare immobili da parte delle società fondate o partecipate dagli investitori stranieri non era soggetto a nessuna limitazione.
La Corte Costituzionale ha indicato che gli sviluppi nella scienza e technologia hanno portato nuove aspetti nelle relazioni sociale e politiche internazzionali e par questa ragione conoscere il diritto di acquistare immobili agli investitori stranieri era di significativa importanza per applicazione dell’investimento straniero nel paese in una maniera efficace.
Tuttavia, la Corte Costituzionale ha indicato che il subparagrafo (d) dell’articolo 3 della Legge no. 4875 sugli Investimenti Stranieri Diretti che regolava il diritto di acquistare immobili o diritti reali limitati nelle zone aperte all’acquisizione dai cittadini Turchi da parte delle società fondate o partecipate dagli invesritori stranieri in Turchia in una maniera troppo ambigua e portava il diritto illimtato di comprare immobli a tutti gli investitori stranieri senza considerare l’interesse dell’investimento straniero e che questo era contrario all’articolo 2 della Costituzione.
Al fine di permettere il legislatore di riempiere la lacuna emersa a causa della cancellazione del subparagrafo (d) dell’articolo 3 della Legge no. 4875, la Corte Costituzionale ha anche deciso che la decisoine entrerà in vigore sei mesi dopo della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cioè nel 16.10.2008.
La decisione di cancellazione della Corte Costituzionale non mira ad allontare gli investitori stranieri dal paese e ad impedire nuovi investimenti stranieri portando delle barriere nell’acquisizione degli immobili. Il suo obiettivo è di regolare nella legge i motivi, le cause, il modo di uso e la procedura di trasferimento del diritto di acquerire immobili e diritti reali limitati da parte delle società fondate o partecipate dagli investitori stranieri in Turchia. La mancanza di un tale regolamento causa all’ambiguità e permette gli stranieri di acquistare immobili e diritti reali limitati in una maniera illimitata.
È ovvio che a causa di questa decisione di cancellazione dal Corte Costituzionale, il legislatore dovrà fare un nuovo regolamento sul diritto di acquistare immobili o diritti reali limitati nelle zone aperte all’acquisizione dai cittadini Turchi da parte delle società fondate o partecipate dagli invesritori stranieri in Turchia che sarà più comprensivo, più chiaro e che distingue il vero investitore dal falso investitore e che conoscerà il diritto di acquistare immobili dei veri investitori.
Per questa ragione, nei prossimi giorni un nuovo regolamento riempirà le lacune nella pratica e distinguerà il vero investitore ed il suo diritto di acquistare immobili dal falso investitore che investa solo per girare la legge per acquistare immobili senza aver nessun’ intenzione di investire, e cosi il vero investitore sarà sostenuto.
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