Aprile 2008
La Corte Costituzionale ha cancellato il comma (d) del 3° articolo della Legge dell’Investimento Diretto Straniero no. 4875
La Corte Costituzionale ha deciso di cancellare il comma (d) del 3° articolo della Legge dell’Investimento Diretto Straniero no. 4875 e che l decisione enrerà in vigore 6 mesi dopo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Inoltre, la Corte Costituzionale ha respinto la domanda di cancellazione del comma (e) e la seconda frase del comma (f) dell’articolo 3 e la domanda della sospensione del vigore.
Il comma (d) del 3° articolo della Legge dell’Investimento Diretto Straniero no. 4875 che è stato cancellato dal Corte Costituzionale regola che le società fondate o partecipate dagli stranieri e che hanno una personalità giuridica possono acquistare immobili e diritti reali limitati nelle zone aperte all’acquisizione dei cittadini turchi.
Gli investitori stranieri continueranno a beneficare di questa disposizione nel periodo della preparazione di un nuovo regolamento dato che il vigore del comma (d) che è stato cancellato continuerà fino alla fine del periodo di 6 mesi dopo della pubblicazione della decisione motivata e che la pubblicazione della decisione motivata prenderà un certo tempo. Nel caso se il legislatore non faccia nessun regolamento dopo della decisione di cancellazione, le società fondate o partecipate dagli investitori stranieri non potranno acquistare la proprietà di un immobile o un diritto relae limitato dopo della scadenza del periodo relativo visto che il comma (d) è stato cancellato; le società fondate o partecipate in Turchia dagli investitori stranieri potranno acquistare il diritto di utilizzare coi contratti a lunga durata che costituisce un diritto personale sugli immobili. Le società fondate o partecipate dagli investitori stranieri non potranno beneficare dagli diritti reali limitati come il diritto di superficie o l’usufrutto, neanche dal diritto di proprietà.
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