March 2008
CAMBIAMENTI NEL CODICE CIVILE, NEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E NEL CODICE DELLE PROPRIETA’ INTELETTUALI ED ARTISTICHE
I- Cambiamento nel Codice Civile: ora licenziamento degli amministratori delle fondazioni è più difficile
Il paragrafo 2 dell’articolo 112 del Codice Civile è modificato tramite la sentenza della Corte Costituzionale datata il 26 Gennaio 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale no. 26768. La vecchia versione del secondo paragrafo dell’articolo regolava il licenziamento degli amministratori da parte del Tribunale si leggeva come segue:
“Sulla domanda dell’organo sindacale, il tribunale facendo udienza, può licenziare gli amministratori sui motivi indicati nel regolamento e nel caso se non vi è nessuna disposizione al contrario può nominare un nuovo amministratore.”
In questo paragrafo, viene preteso che l’espressione “sui motivi indicati nel regolamento” sia contrario alla Costituzione, e la Corte costituzionale ha annullato questa espressione sulla ragione che costituire delle fondazioni è uno dei diritti fondamentali e può essere limitato solo dalla legge.
II- Riforme nel C.P.C. e nel C.P.I.A.: le disposizioni penali vengono regolati in modo più dettagliato
Con la legge no. 5728 sulla “Riforma in Alcuni Codici per lo Scopo di Armonizzare con Il Codice Penale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale no. 26781 datata il 8 febbraio 2008, alcuni codici vengono modificati inclusi anche il Codice di Procedura Civile (C.P.C.) ed il codice delle Proprietà Intellettuali ed Artistiche (C.P.I.A.).
1) Le modificazioni nel C.P.C.
Un nuovo paragrafo viene aggiunto all’articolo 150 del C.P.C. che dispone che nel caso se l’atto che disturba l’ordine della udieza costituisca delitto, la situazione sarà comunicata alla Procura della Repubblica. Inoltre, le disposizioni penali per i testimoni chi non vengono all’udienza o chi non fanno testimonio e per colui che negano la propria firma. Tuttavia, si osserva che la disposizione penale sul querelare con cattiva intenzione è stata riservata.
2) Le modificazioni nel C.P.I.A.
Le disposizioni penali sulla violazione dei diritti intellettuali ed artistici nel contesto del C.P.I.A. vengono regolate di nuovo con la Legge no. 5728. Gli articoli 71, 72 e 73 che regolavano i diritti dei proprietari delle opere e le disposizioni penali relative dell’articolo 80 vengono unificati. Con questo reglamento, è stato accettato per la prima volta il fatto che i diritti dei proprietari delle opere e le disposizioni penali sono dello stesso livello di importanza. Con questo regolamento, la pena minima per la violazione dei diritti pecunari è stata stabilita come 2 anni, e quella per la violazione dei diritti morali è stata stabilita in generale come sei mesi. Con questa disposizione, tuttavia, la situazione dei criminali è stata migliorata. Un’ altra brutta notizia è una disposizione aggiuntiva che permette i giudici di decidere una pena pecunaria di una somma piccola invece di prigioniero.
Inoltre, due atti che erano definiti come delitto cono stati cancellati con questo regolamento. Essi sono presentare un’ opera al pubblico senza permesso e utilizzare un diritto senza titolo. In conclusione, questa riforma errata creerà nuovi problemi nell’applicazione del C.P.I.A. di cui la struttura era già stata perturbata dalle numerose riforme.
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