Febbraio 2008
LA CORTE COSTITUZIONALE HA RESPINTO LA CANCELLAZIONE DELLA LEGGE RELATIVA ALLA VENDITA’ DI IMMOBILI AI CITTADINI STRANIERI
Il motivo della sentenza nell’azione in cui la cancellazione dei tre primi articoli della legge sulla vendità di immobili ai cittadini stranieri è stata pubblicata nella gazzetta ufficiale no. 26758 datata il 16.01.2008.
In questa azione, si era domandata la cancellazione degli articoli uno, due e tre della legge relativa alla vendità di immobili ai cittadini stranieri.
Il primo articolo di questa legge regola i principi per la vendità di immobili ai cittadini stranieri. Nel motivo del rifiuto della domanda di cancellazione totale di questo articolo la Corte Costituzionale ha espresso che “Si osserva che nel mondo e nei paesi Europei la vendità di immobili ai cittadini stranieri è soggetto a certe limitazioni disposte dalle leggi diversi. Non si può negare l’importanza della vendità di immobili ai cittadini stranieri anche per nostro paese.”
Tuttavia, rifiutando la cancellazione dell’intero articolo uno, la Corte Costituzionale ha cancellato i paragrafi uno e sette dell’articolo che regolavano il potere del governo di aumentare la quantità degli immobili che un cittadino straniero può comprare e la proporzione degli immobili che si può vendere ai cittadini stranieri alla superficie della provincia colla ragione che essi significassero il trasferimento del potere di legislazione all’organo esecutivo.
L’articolo due di cui la cancellazione era domandata prevede che si può fare operazioni con le direzioni delle autorità militarie finché le decisioni sulle zone militarie, strategiche e le zone di sicurezza non raggiungano l’autorità del registro dei titoli di proprietà. Il terzo articolo è relativo alla data dell’ingresso in vigore della legge. La Corte Costituzionale ha anche respinto la cancellazione di questi articoli.
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