Dicembre 2007
La Legge sul Proprietà Solitaria è stata amendata nel 14.11.2007. Uno dei cambiamenti più importanti è che un condòmino non potrà fare costruzioni, riparazioni e dipingere il muro esterno di un colore differente senza l’autorizzazione scritto di tutti i condòmini.
La legge prevede per la risoluzione delle controversie di carattere multi-dimensioni che emergono della residenza in comune e per la costruzione dei nuovi edifici in conformità alle esigenze dell’ambiente ed alle esigenze contemporane; cioè in modo resistente ai terremoti. Secondo la legge, nei casi in cui le porzioni di zona non siano assesgate alle proprietà solitarie secondo le loro quote, ogni condòmino potrà rivolgersi alla corte per ridistribuzione delle porzioni di zona.
Nella legge, viene stabilito che nei condomini di cui la costruzione è terminata e c’è un servitù condominiale, fondare la proprietà condominiale entro un anno dopo della data di rilasciamento dell’autorizzazione residenziale è d’obbligo.
Un condòmino non potrà fare costruzioni, riparazioni e dipingere il muro esterno di un colore differente nelle parti comuni senza l’autorizzazione scritto di quattro su cinque dei condòmini. Tuttavia, nel caso se la corte stabilisca che un guasto nelle parti o nelle utilità comuni danneggia l’edificio od una o più proprietà solitarie e deve essere riparato urgentemente, o l’edificio deve essere rafforzato, non si richiederà il consenso dei condòmini per questa riparazione o rafforzamento.
La facoltà di querelare un condòmino per trasferire la sua proprietà solitaria ai altri condòmini della proporzione delle loro quote pagando il valore della proprietà solitaria al condòmino, se non altrimenti deciso, dipenderà alla decisione degli altri condòmini che hanno la maggioranza nominale e la maggioranza delle porzioni di zona. Se, nonostante questa decisione una parte dei condòmini non vorrebbero querelare, gli altri condòmini quereleranno e prima che il giudice giunga una decisione esso darà un tempo adeguato ai condòmini per fare un bonifico del valore del trasferimento che sarà pagato al proprietario della parte solitaria per le scadenze di tre mesi e per la presentazione della ricevuta.
Seconda la norma provvisoria della Legge per gli egifici dove un servitù condominiale è stato fondato, di cui la costruzione è finita e per cui l’autorizzazione residenziale è rilasciata, la fondazione della proprietà condominiale entro due anni dell’entrato in vigore di questa legge sarà obbligatoria.
|