July 2006
ZONE FRANCHE IN TURCHIA
Le zone franche sono quelle zone costruite all’interno
dei territori nazionali di un paese per raggiungere degli
obbiettivi come quello di aumentare il commercio internazionale
e diminuire la disoccupazione e velocizzare lo sviluppo
economico; malgrado siano all’interno dei territori nazionali
vengono definite come zone escluse dalla linea doganale
per quanto riguarda la legislazione fiscale e doganale.
Nelle zone franche sono offerti degli vantaggi e sovvenzioni
come quelli di varie esenzioni fiscali, crediti di esportazione
con un tasso di interesse basso, mano d’opera a basso costo,
garanzia di trasferimento degli utili e la riduzione delle
prassi burocratiche. Grazie a questi vantaggi e sovvenzioni
si cerca di raggiungere degli obbiettivi come quello di
aumento d’investimento e produzione rivolti all’esportazione,
dare la velocita’ all’arrivo del capitale straniero e della
tecnologia, ottenere il bisogno di entrata dell’economia
in modo regolare e a basso costo, usufruirsi delle possibilita’
di finanziamento e commercio estero piu’ ampiamente.
Le zone franche nel nostro paese sono passate in attivita’ per la
prima volta nel 1987 nelle provincie di Mersin ed Antalya.
In Turchia nelle zone franche il piu’ importante degli vantaggi e sovvenzioni
procurati alle ditte operanti nelle stesse era quello di esenzione da tutte le
tasse e imposte come quelle di IVA turca ( KDV), tassa di reddito di persone
giuridiche e di quelle fisiche relative alle loro attivita’ all’interno delle
stesse zone franche pero’ con dei regolamenti riportati recentemente vengono
messe certe limitazioni a tale esenzione. Con le modifiche riportate all’articolo
nr. 6 della Legge nr. 3218 della circa le Zone Franche le stesse sono di nuovo
considerate escluse dalla linea doganale sottolineando che in queste zone non
verranno applicate le disposizioni della legislazione di cambio e di quella doganale
ma verranno applicate quelle della legislazione fiscale dando fine alla esenzione
di reddito delle persone giuridiche e quelle delle fisiche degli soggetti limitati
e completi. In breve con le modifiche riportate si e’ passati dall’applicazione
di “esenzione” a quella di “eccezione”. Con la nuova disposizione fatta, le societa’
costruite nelle zone franche e quelle che hanno ottenuto la licenza per condurre
le loro attivita’ nelle stesse zone oppure i soggetti costruiti in altre regioni
della Turchia e hanno aperto un filiale nelle zone franche a partire dalla data
di 06.02.2004 sono diventati soggetti al pagamento delle tasse sui guadagni ottenuti
nelle zone franche. Dal punto di vista di reddito di persone giuridiche e quelle
fisiche dal 2004 in poi i soggetti che si trovano nelle zone franche non sono
trattati diversamente in nessun modo da quelli che operano al di fuori delle
zone franche.
Inoltre alle stesse ditte e’ riconosciuto il diritto di trasferire i guadagni
e gli utili ottenuti nelle zone franche, all’estero oppure in Turchia senza dover
chiedere nessun permesso e senza essere soggetti alle tasse. Oltre a tutto questo
le merci vendute dalla Turchia alle zone franche sono soggette al regime di esportazione
e quelle vendute dalle zone franche nella Turchia sono soggette al regime di
importazione e le operanti delle zone franche possono comprare merce dalla Turchia
al prezzo di esportazione ( senza la iva turca;KDV). Il fatto che le aziende
straniere e turche possano usufruirsi degli vantaggi e sovvenzioni delle zone
Franche in modo uguale riporta un vantaggio molto importante specialmente alle
ditte straniere. Inoltre alle ditte si puo’ dare la licenza di attivita’ per
un peridodo di 99 anni. Le merci posso stare nelle Zone Franche senza essere
soggette ad’una limitazione di tempo.
Mentre per quanto riguarda la CE; le merci di origine Turca o di CE oppure quelle
che circolano liberamente in queste parti poiche non subiscono un cambiamento
per quanto riguarda il loro statuto di libera circolazione non sono soggette
al dazio doganale nel loro ingresso in Turchia oppure nelle zone franche. Inoltre
non si paga dazio doganale per le merci di origine di un terzo paese nel loro
ingresso nelle zone franche e ne al loro invio ad un altro paese diverso dalla
Turchia e dai paesi facenti parti alla CE. Pero’ per le merci di origine di un
terzo paese, non avente statuto di libera circolazione che vengono spedite nella
Turchia oppure nella CE si applica un dazio doganale sul tasso indicato nella
tariffa doganale comune.
Dal punto di vista occupazionale, il vantaggio piu’ grande che offrono le zone
franche agli imprenditori in un’azienda che passa in attivita’ in una zona franca
e’ cio’ che nelle stesse non si puo’ applicare per i primi 10 anni ne sciopero
ne una serrata. Inoltre le merci possono stare in una zona franca senza una limitazione
di tempo. Le autorizzazioni concesse agli enti e istituti pubblici per il prezzo,
qualita’ e standart non sono applicabili nelle zone franche.
Con queste agevolazioni offerte alle ditte che conducono
attivita’ nelle zone franche si creano occasioni per trasferire
il capitale straniero e tecnologia nel paese ed alcune materie
gregge e prodotti semi lavorati di cui l’industriale ne ha
bisogno possono essere importati facilmente, viene fatta
una produzione ed esportazione con dei costi bassi creando
delle nuove possibilita’ occupazionali.
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